Nell'anno in corso i giorni di permesso per festività soppresse sono cinque:

  • 19 marzo         San Giuseppe
  • 13 maggio      Ascensione
  • 3 giugno         Corpus Domini
  • 29 giugno       Santi Pietro e Paolo
  • 4 novembre    Festa delle Forze Armate

Per la sola piazza di Roma il 29 giugno è giornata festiva e quindi i giorni di permesso sono ridotti a quattro.

Il CCNL del settore credito in vigore, art. 50, prescrive che i giorni di recupero siano fruibili dal 14 gennaio al 16 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui non vengano utilizzati entro il termine,  viene monetizzato nell'anno successivo il corrispondente valore, determinato sulla base di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
Non ci sono altri vincoli alla fruibilità di tali giornate, quindi si può optare per usufruire dei permessi ex festività per le prime assenze dell'anno. Si ricorda ancora che il CCNL prevede che i recuperi vengano maturati solo se le ex-festività ricorrano in giorni in cui:
– sia prevista la prestazione lavorativa
– il lavoratore/lavoratrice abbia diritto all'intero trattamento economico: in quelle date, cioè, è necessario evitare di effettuare qualsiasi tipo di assenza non retribuita (permessi non retribuiti, aspettative, scioperi) per non subire, oltre alla mancata retribuzione, la perdita di un giorno di ferie (cosiddetta doppia penalizzazione).

Nessun problema se, in quei giorni, si prendono ferie, banca ore, pfr, donazione sangue, malattia.

Nel 2010 il giorno del 25 aprile cade di domenica e quindi si matura anche una giornata in più di recupero.

Per il Gruppo IntesaSanpaolo l'accordo di armonizzazione del 20/12/2007 prevede che il periodo di fruibilità sia ampliato dal 1 gennaio al 31 dicembre.

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