INTESA SANPAOLO – NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI ADERENTI AL FONDO PENSIONI SPIMI
Il 30 settembre scorso è apparsa nella Intranet aziendale la notizia della possibilità per tutti gli aderenti al Fondo Pensioni Sanpaoloimi di sottoscrivere una polizza volontaria contro il rischio morte o l'invalidità permanente. Possono pertanto aderire sia lavoratori in servizio sia pensionati o esodati che siano ancora iscritti al Fondo stesso, in quanto non abbiano già richiesto il riscatto dello "zainetto".
Tutte le informazioni in materia sono reperibili sul sito http://www.fondopensionisanpaoloimi.it/ e pertanto ci limitiamo a ricordare solo alcune caratteristiche che possono essere di particolare interesse:
- la polizza è annuale (con addebito in busta paga a marzo 2011) e si rinnova automaticamente, salvo disdetta del sottoscrittore;
- due i massimali (100.000 e 150.000 euro) tra cui scegliere (per entrambi è possibile assicurare solo il caso morte oppure anche morte più invalidità totale permanente);
- età massima 65 anni
- la copertura per il rischio morte copre anche le ipotesi di malattia (pochissime sono le eccezioni) e non solamente l'infortunio extraprofessionale (come invece la polizza, il cui premio è totalmente a carico dell'azienda, di cui beneficiano già automaticamente i dipendenti in servizio e di cui diremo più avanti);
- il premio è deducibile fiscalmente (né più né meno dei contributi volontari che ogni lavoratore può versare nei fondi pensioni, con i quali fa cumulo ai fini del calcolo del tetto massimo annuo di deducibilità di euro 5.164,57) e verrà addebitato direttamente già al netto di tale deduzione; pertanto il premio pagato sarà molto probabilmente minore di quello indicato nelle tabelle informative pubblicate sul sito (i pensionati e gli esodati beneficeranno della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi l'anno prossimo);
- il capitale assicurato verrà liquidato ai beneficiari, in caso di sinistro, senza alcuna forma di tassazione;
- la sottoscrizione è possibile anche se si è già di titolari di altra analoga copertura (di cui non è necessario fare denuncia alcuna al Fondo Pensioni) e inoltre le prestazioni sono cumulabili con quelle derivanti da altre polizze già in essere (come la Long Term Care, di cui diremo più avanti, o la già citata polizza per infortuni extraprofessionali);
- termine ultimo per l'adesione è il 31/10/2010 (dopodiché si dovrà aspettare la prossima "finestra" nell'autunno 2011) e la stessa dovrà avvenire: per i colleghi in servizio tramite l'apposita procedura on-line; per i colleghi in pensione/esodo contattando direttamente gli uffici del Fondo, per concordare modalità di sottoscrizione e di versamento dei premi.
Ci preme inoltre ricordare che i dipendenti in servizio (con l'esclusione di tempi determinati, contratti d'inserimento e dirigenti) godono già di una copertura assicurativa per il caso morte ed invalidità permanente derivanti da infortuni professionali ed extraprofessionali (compresi quelli occorsi nel tragitto casa-lavoro), anch'essa cumulabile con eventuali altre polizze assicurative di cui il lavoratore non è tenuto, nemmeno in questo caso, a fare denuncia.
L'indennizzo ammonta a 4 e 5 volte la retribuzione annua (si considera la retribuzione che costituisce base di calcolo del TFR) rispettivamente per il caso morte o per l'invalidità permanente (qualora questa sia causata da infortunio extra-professionale l'importo effettivamente liquidato potrà essere ridotto a causa del grado di invalidità riconosciuto all'assicurato). Nella sola ipotesi di infortunio professionale che comporti invalidità permanente, saranno dedotte dal capitale liquidato le prime 5 annualità di rendita corrisposte dall'INAIL. La denuncia all'assicurazione deve avvenire entro 15 giorni dall'infortunio.
Tutte le informazioni in merito a quest'ultima copertura per rischi professionali ed extraprofessionali sono reperibili nella Intranet aziendale seguendo il percorso:
Arco/Normativa/Documenti di Governante/Facoltà, Linee Guida e Policy/Gestione Risorse/Gestione risorse umane/Intesa Sanpaolo/Regole in materia di coperture per infortuni Professionali ed Extraprofessionali (13/5/2009)
Altra copertura deriva poi dalla cosiddetta "Long Term Care", assicurazione che copre sia i colleghi in servizio (inclusi tempi determinati e apprendisti) sia gli esodati e pensionati che abbiano lasciato il lavoro dopo il 1/1/2008. Si tratta di una polizza assicurativa per le ipotesi di perdita dell'autosufficienza (intesa come incapacità di condurre una vita autonoma) per periodi prolungati e comunque superiori a 90 giorni, a seguito di malattia o infortuni (il massimale annuo ammonta a 13.200 euro).
Citiamo infine (visto che mai nessuno lo ricorda) l'impegno, a latere dei cosiddetti accordi sulla "armonizzazione" del gennaio 2008, dell'azienda "…a corrispondere, in caso di morte del dipendente ovvero di dichiarazione di invalidità totale permanente dello stesso, un'indennità pari a un'annualità di stipendio percepita dall'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Quanto sopra in caso di assenza di erogazioni al medesimo titolo attribuite."
Siamo a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.
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