DA SEGRETERIA NAZIONALE CUB SALLCA

In conseguenza dell'ultimo contratto nazionale e di vari accordi aziendali la normativa al riguardo sta diventando sempre più aggrovigliata.
L'unica cosa certa è che per il 2014 i giorni di ex festività sono quattro:

Mercoledì 19 marzo S. Giuseppe
Giovedì 29 maggio Ascensione
Giovedì 19 giugno Corpus Domini
Martedì 4 novembre Festa Forze Armate

E' necessario prestare la massima attenzione agli aspetti normativi legati alla loro fruizione. Come prima cosa ricordiamo che per i quadri direttivi una giornata andrà "devoluta" al Fondo per l'occupazione.
Attenzione! Lo stesso accade per le aree professionali nelle filiali delle banche (come Intesa Sanpaolo) che attuano l'orario esteso. Come noto, alcuni turni (il turno B ed il 6 X 6) non danno diritto all'accumulo di banca ore nella settimana in cui vengono svolti. Per risolvere il problema, l'azienda, in via unilaterale, ha deciso che il "contributo" al Fondo per l'occupazione verrà prelevato, anziché dalla banca ore, dalle ex festività come già accade per i quadri direttivi. Inoltre, anziché accreditare subito 23 ore di banca ore, l'accredito verrà fatto progressivamente in base all'effettuazione dei turni che danno diritto o meno alla banca ore stessa.

Attenzione alla doppia penalità!

Ricordiamo che effettuare eventuali assenze non retribuite (permessi ed aspettative non retribuite) nei giorni corrispondenti alle ex festività determina una doppia penalità (perdita dello stipendio e di un giorno di ferie).
La stessa attenzione va posta, nelle aziende interessate, nel non collocare in queste giornate eventuali giorni di solidarietà e giornate di riposo come recupero del sabato lavorativo laddove sono previsti gli orari "estesi".
Al contrario, non ci sono problemi se ci si assenta per ferie, banca ore, malattia, donazione sangue, ecc.
Ricordiamo che, secondo il CCNL, la fruizione delle ex festività deve avvenire tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre, ma in alcune aziende (es. Intesa Sanpaolo) è possibile la fruizione dal 1^ gennaio al 31 dicembre.

Il CCNL prevede anche che, in caso di mancata fruizione, la monetizzazione avvenga con le competenze di febbraio dell'anno successivo.
Questa norma è stata superata in numerosi accordi aziendali
che o non consentono più la monetizzazione (in caso di mancata fruizione le ex festività andranno semplicemente perse) o prevedono obbligatoriamente la loro fruizione in via prioritaria.

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