A seguire alcune indicazioni utili per la scelta di Vap e premio per il venticinquesimo anno di servizio, in base alle opzioni “cash” o “welfare”. Altre notizie tecniche sono disponibili sul portale aziendale al seguente link:

 

http://intranet.unicredit.eu/employee_services/hr_info_and_regulations_ita/Strategic_Plan_2018/Documents/13042016_Speciale_elargizione_Piano_Strategico_2018_infografiche.pdf

In questi giorni è disponibile a portale la scelta su come percepire il premio aziendale (VAP) e, per chi non l’avesse ancora ricevuto, il rateo del premio per il 25° anno di servizio sospeso nel 2014 come da accordi al tempo firmati dai sindacati trattanti. Per entrambi la scelta è fra conferimento a welfare (con successivo passaggio a fondo pensione purchè si sia iscritti, e qualora non si sia usato il conto welfare) e corresponsione in busta di una somma ridotta.

Per il VAP la scelta è fra 650 euro in busta (lordi, ma con una tassazione agevolata al 10%) e 1.000 euro a conto welfare, successivamente trasferibili su fondo pensione se non utilizzati. Nel secondo caso l’azienda non versa la contribuzione previdenziale (24% circa).

Per quanto riguarda il premio 25° la casistica è diversa e individuale e dipende dall’anzianità di servizio a giugno 2014, oltre che dalla banca di provenienza (i trattamenti erano diversi). Si può visualizzare in procedura l’importo che comprende già un bonus del 20% riconosciuto dall’Azienda a chi richiede l’accredito a conto welfare (scomponibile in 3 tranches con due opzioni per l’anno di partenza che può essere il 2016 o il 2017). Qualora si richieda invece l’accredito in busta si riceverà a luglio una cifra lorda pari all’importo indicato decurtato del 17%.  Anche in questo caso la scelta del conto welfare determina il mancato versamento della contribuzione previdenziale.

Sugli usi possibili del conto welfare ci siamo già diffusi in passato; suggeriamo di verificare attentamente la possibilità di utilizzare concretamente i fondi a scanso di brutte sorprese. Per quanto riguarda gli accantonamenti a fondo pensione (per chi avesse già la posizione aperta) ricordiamo che
– questi denari sono disponibili solo a cessazione del rapporto di lavoro, o possono essere anticipati ma solo in parte per specifiche casistiche;
– quando vengono smobilizzati, gli accantonamenti al fondo vengono tassati seppure con un regime agevolato
– bisogna fare attenzione al possibile superamento della soglia di deducibilità fiscale (5.165 euro) oltre la quale si viene tassati normalmente pur senza poter disporre delle somme. Per questo fine si tiene conto di tutti i versamenti fatti su fondo pensione, ovvero contributi del lavoratore e del datore di lavoro (non dell’accantonamento relativo a TFR).
Siamo a disposizione di coloro i quali desiderassero chiarimenti e suggerimenti soprattutto per quanto riferito alla quota premio del 25°, che rappresenta una somma generalmente non banale.

questo post è stato letto7194volte